Successione: deducibili i debiti accertati dopo il decesso

La Cassazione chiarisce i presupposti per dedurre passività accertate ex post ai fini dell’imposta di successione
Con la sentenza n. 16432 del 18 giugno 2025, Sez. V, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate in materia di imposta di successione, riconoscendo la deducibilità di un debito del de cuius accertato giudizialmente dopo l’apertura della successione.
Il caso riguardava un’istanza di rimborso presentata dall’erede, a seguito del riconoscimento giudiziale di una passività risalente a fatti anteriori al decesso, e non dichiarata inizialmente.
*“È ammessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, commi 1 e 2, e 23, comma 4, del d.lgs. 346/1990, la deducibilità della passività non dichiarata il cui fatto generativo sia antecedente alla morte del de cuius, ancorché il suo accertamento e la sua quantificazione intervengano con sentenza definitiva successiva alla morte, e sempre che l’interessato ne dimostri l’esistenza, con le modalità previste dal medesimo art. 23, nei sei mesi successivi alla suddetta definitività”
(Cass., Sez. V, sent. n. 16432/2025)
La Corte interpreta in senso estensivo e sistematico gli articoli 20, 21 e 23 del D.lgs. 346/1990, superando l’impostazione formale proposta dall’Ufficio, secondo cui il debito per essere deducibile avrebbe dovuto essere certo e determinato già alla data dell’apertura della successione.
La Cassazione chiarisce invece che ciò che rileva è l’esistenza sostanziale della passività, purché fondata su un fatto generatore anteriore al decesso. La quantificazione può intervenire successivamente mediante provvedimento giurisdizionale definitivo.
Sul piano operativo, la decisione consente il ricalcolo dell’imposta di successione anche a posteriori, se viene accertata l’esistenza di un debito non dichiarato inizialmente ma effettivamente esistente al momento del decesso. Il diritto al rimborso può essere esercitato entro tre anni dalla definitività della sentenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, D.lgs. 346/1990.
Si tratta di una pronuncia di rilievo per successioni con contenziosi pendenti o debiti potenzialmente oggetto di accertamento giudiziario o amministrativo. Il coordinamento normativo fra gli artt. 20, 21 e 23 consente una lettura orientata al principio di capacità contributiva, valorizzando la sostanza sulla forma.