La Legge di Bilancio per il 2019 (in particolare l’articolo 1, commi 1053 e 1054, L. 145/2018) ha prorogato per la sedicesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

  • persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
  • società semplici;
  • società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir;
  • enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale);
  • soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

La disciplina consente la rideterminazione del costo/valore di acquisto delle quote/azioni e dei terreni al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo. All’approssimarsi della scadenza del prossimo 1° luglio (in quanto l’ordinario termine del 30 giugno cade di domenica) vengono riepilogate le regole operative per effettuare la rivalutazione.

 

Le aliquote per effettuare la rivalutazione e le scadenze per il pagamento dell’imposta sostitutiva

Dopo che a partire dal 2016 le aliquote previste per la rivalutazione sono state equiparate per tutti i beni rivalutabili (sia partecipazioni che terreni), la Legge di Bilancio 2019 torna a differenziare le aliquote nelle seguenti misure:

  • 11% in relazione alle partecipazioni qualificate;
  • 10% in relazione alle partecipazioni non qualificate;
  • 10 % per i terreni agricoli ed edificabili.

La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2019, e consegue effetti se si redige un’apposita perizia di stima entro il 1° luglio 2019, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

La rivalutazione delle partecipazioni deve avvenire mediante la redazione di una perizia riferita all’intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società.

In questo caso, il costo della perizia può essere alternativamente:

  • sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (diventa un costo incrementativo del valore della partecipazione);
  • sostenuto da parte della società (diventa un costo della società deducibile in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi).

La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla CCIAA ed asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

Per quanto riguarda i terreni, le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate sono nel caso in cui si tratti di “rivendite” infra quinquennali.

Nel caso di rivalutazione di terreni la perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile ed asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio.

L’imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia, indipendentemente dal costo/valore di acquisto di acquisto della partecipazione o del terreno, con un’aliquota che, come detto, si presenta differenziata nel seguente modo:

  • 11% per le partecipazioni qualificate;
  • 10% per le partecipazioni non qualificate;
  • 10% per terreni agricoli o edificabili (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili) posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 153 del 28 dicembre 2018, la sussistenza della perizia giurata di stima costituisce requisito essenziale, la cui mancanza non consente il perfezionamento della procedura.

Per maggiori informazioni si rimanda alla circolare informativa allegata.