Credito d’imposta gasolio 2026 esteso al trasporto di persone

By Published On: 01/07/2026Categories: Circolari informative

La conversione del D.L. n. 63/2026 ha esteso alle imprese esercenti attività di trasporto di persone il credito d’imposta straordinario sul gasolio utilizzato nei mesi da marzo a giugno 2026. La novità amplia la platea dei potenziali beneficiari, ma lascia al decreto attuativo la definizione dei criteri di calcolo e delle modalità di accesso.

L’estensione del credito al trasporto di persone

Il contributo, originariamente riservato all’autotrasporto di merci, è ora riconosciuto anche alle imprese che esercitano le attività di trasporto di persone richiamate dall’art. 24-ter, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1995, nonché alle imprese di noleggio di autobus con conducente nei limiti previsti dalla legge.

Il credito è commisurato alla maggiore spesa sostenuta per il gasolio nei mesi da marzo a giugno 2026 rispetto al prezzo di riferimento del mese di febbraio. La dotazione complessiva della misura è pari a 300 milioni di euro.

Il nodo dell’ambito soggettivo

L’estensione non riguarda indistintamente tutti i servizi regolari di trasporto passeggeri. Per il trasporto pubblico regionale e locale occorre verificare che l’attività sia giuridicamente inserita nel sistema del servizio pubblico e trovi fondamento in un valido titolo di affidamento o di gestione e nel relativo contratto di servizio.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 9 marzo 2026, n. 5232, ha chiarito che la presenza di itinerari, fermate, frequenze, orari e tariffe prestabiliti non è, di per sé, sufficiente a qualificare il servizio come trasporto pubblico locale.

La regolarità materiale del servizio non sostituisce il necessario titolo giuridico che ne attesti l’inserimento nel sistema del trasporto pubblico locale.

Veicoli, consumi e operatività della misura

Il beneficio deve ritenersi riferibile, in linea generale, al gasolio impiegato negli autobus Euro V ed Euro VI direttamente utilizzati nelle attività agevolate. Restano esclusi i consumi relativi a veicoli di categoria ambientale inferiore, autovetture, mezzi di servizio e impieghi non analiticamente riconducibili al trasporto agevolato.

In attesa del decreto attuativo assume, quindi, particolare rilievo la ricostruzione documentale:

  • della flotta impiegata nei servizi agevolabili;
  • del titolo di proprietà o di esclusiva disponibilità dei mezzi;
  • dei quantitativi acquistati e consumati nel periodo interessato;
  • delle fatture, dei chilometri percorsi e degli eventuali altri contributi riferiti ai medesimi costi.

Alla data della circolare, la misura è prevista dalla legge, ma non è ancora concretamente quantificabile né utilizzabile. Il decreto dovrà stabilire la percentuale riconoscibile, la formula di calcolo, la procedura di accesso e le modalità di riparto delle risorse. Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

Le modifiche al rimborso dell’accisa

La disciplina interviene anche sul rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale, che resta distinto dal credito straordinario.

Dal 1° ottobre 2026, il termine per la formazione del credito in assenza di un provvedimento espresso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sarà ridotto da sessanta a trenta giorni. Per l’utilizzo in compensazione, la dichiarazione trimestrale dovrà inoltre essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

La circolare informativa dello Studio esamina l’ambito di applicazione delle due misure, i requisiti relativi ai veicoli e ai consumi, i profili di cumulabilità e gli adempimenti documentali da presidiare.

Approfondimento

La circolare informativa dello Studio esamina nel dettaglio:

  • i soggetti ammessi al credito d’imposta;
  • i veicoli e i consumi agevolabili;
  • le modalità di utilizzo e il trattamento fiscale del beneficio;
  • i chiarimenti della Corte di Cassazione sul trasporto pubblico locale;
  • le modifiche al rimborso dell’accisa applicabili dal 1° ottobre 2026.

Preleva la circolare informativa completa

 

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