Proroga split payment: comunicato MEF e affidamento
Proroga split payment dopo il 30 giugno 2026: decorso il termine finale della precedente autorizzazione unionale, la decisione definitiva del Consiglio UE non risulta ancora formalizzata. Il comunicato stampa del MEF n. 77 non ha valore normativo, ma costituisce un’indicazione ufficiale idonea a fondare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e a escludere, in caso di condotte conformi, l’applicazione di sanzioni.
Proroga split payment dopo il 30 giugno 2026
Il comunicato stampa del MEF n. 77 del 30 giugno 2026 interviene in una fase di evidente incertezza applicativa. Decorso il termine finale della precedente autorizzazione unionale, la proposta della Commissione europea per il rinnovo dell’autorizzazione allo split payment risulta ancora all’esame del Consiglio UE, con conclusione prevista il 10 luglio secondo quanto indicato dallo stesso Ministero.
Il MEF precisa che l’autorizzazione produrrà effetti dal 1° luglio 2026 e che i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026.
Il punto è tecnico. Lo split payment non è una regola ordinaria dell’IVA, ma una misura speciale derogatoria, autorizzata ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. L’ultima autorizzazione, contenuta nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1552, aveva fissato al 30 giugno 2026 il termine finale di applicazione della misura.
La proroga non può quindi essere ricavata dal comunicato stampa, né da una scelta unilaterale nazionale. Richiede la decisione del Consiglio UE. Ne deriva un periodo di limbo: sul piano formale la proroga non è ancora definitivamente perfezionata; sul piano operativo, amministrazioni pubbliche, società partecipate e fornitori devono comunque emettere fatture, gestire flussi di pagamento e presidiare le procedure contabili già dal 1° luglio.
Il perimetro soggettivo dell’articolo 17-ter
La questione riguarda i soggetti che rientrano nel perimetro dello split payment previsto dall’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
La norma si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 196/2009 e, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 17-ter, anche nei confronti di ulteriori enti e società riconducibili al settore pubblico allargato, secondo i criteri di controllo e partecipazione indicati dalla disposizione.
Per tali operazioni il fornitore espone l’IVA in fattura, ma non la incassa. L’imposta è versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente.
Restano fuori dal ragionamento i soggetti già esclusi dal regime, tra cui le società quotate incluse nell’indice FTSE MIB, espunte dal perimetro applicativo dal 1° luglio 2025.
Il comunicato MEF precisa che la misura è destinata a trovare applicazione fino al 30 giugno 2029 “nei confronti dei medesimi soggetti già interessati”. La continuità deve quindi essere letta con riferimento al perimetro soggettivo attualmente vigente, senza estensioni implicite.
Il profilo interessa direttamente la gestione IVA, la fiscalità d’impresa e le procedure contabili degli enti e delle società a partecipazione pubblica. La corretta individuazione del soggetto destinatario della fattura resta, quindi, il primo presidio operativo.
Comunicato MEF e legittimo affidamento del contribuente
Il comunicato stampa non costituisce fonte normativa e non sostituisce la decisione del Consiglio UE. Tuttavia, sotto il profilo sanzionatorio, assume un rilievo diverso.
L’articolo 10 della L. n. 212/2000 stabilisce che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati ai principi di collaborazione e buona fede. La stessa disposizione prevede che non siano irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori, quando il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, anche se successivamente modificate.
In parallelo, l’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 esclude la punibilità quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
La giurisprudenza di legittimità è coerente con questa impostazione. La Corte di Cassazione ha chiarito che circolari, risoluzioni e atti di prassi non creano obblighi tributari e non incidono, di per sé, sulla debenza dell’imposta. Se però il contribuente si conforma in buona fede a un’indicazione dell’amministrazione, può essere esclusa l’irrogazione di sanzioni, ferma restando l’obbligazione tributaria eventualmente dovuta.
Cass. n. 5934/2015 ha valorizzato la tutela dell’affidamento in presenza di condotte conformi alle indicazioni dell’amministrazione. Cass. n. 12453/2021 ha richiamato il principio generale di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria. Cass. n. 12372/2021 individua l’affidamento tutelabile nella presenza di un comportamento amministrativo apparentemente legittimo e coerente, nella buona fede del contribuente e in circostanze concrete idonee a giustificare la condotta adottata.
Nel caso della proroga split payment, il comunicato MEF presenta tali caratteristiche: proviene dall’autorità istituzionalmente competente, è specifico, individua la decorrenza dal 1° luglio 2026, richiama l’iter unionale in corso e fornisce agli operatori una chiara indicazione di continuità applicativa.
La soluzione operativa in attesa della proroga formale
Il comunicato MEF non proroga il regime, ma può fondare l’affidamento del contribuente che vi si conformi in buona fede.
In attesa della decisione definitiva del Consiglio UE, la soluzione più corretta per i soggetti rientranti nell’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 è continuare a gestire le operazioni in regime IVA di split payment.
Una diversa impostazione, fondata sul ritorno immediato al regime ordinario, determinerebbe disallineamenti documentali, contabili e finanziari proprio mentre l’autorità nazionale ha indicato la continuità del meccanismo. Il rischio operativo sarebbe particolarmente rilevante per le fatture emesse dal 1° luglio 2026 verso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, società controllate o partecipate e altri soggetti compresi nel perimetro normativo.
Resta fermo che il comunicato stampa del MEF n. 77 non sostituisce la decisione del Consiglio UE. La proroga deve essere formalizzata in sede unionale e dovranno essere verificati eventuali atti nazionali di coordinamento. Nella fase transitoria, tuttavia, il comportamento conforme al comunicato appare quello più coerente con i principi di buona fede e legittimo affidamento.
Comunicato stampa del MEF del 30 giugno 2026






