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Controllo Partecipate Locali: moniti dalla Corte dei Conti

By Published On: 07/06/2025Categories: Enti locali & PA
Controllo Partecipate Locali - Corte dei COnti

Abstract:
La Deliberazione n. 17/2025/VSG della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, analizza le criticità nel controllo e nella gestione di una società partecipata da enti locali. Questo contributo riepiloga le indicazioni operative fondamentali emerse dalla pronuncia, offrendo una guida per gli enti soci su come esercitare efficacemente il controllo analogo, valutare piani di risanamento, garantire trasparenza e corretta gestione dei costi, prevenire le crisi. Un richiamo alla necessità di un controllo proattivo e sostanziale per tutelare l’interesse pubblico e le finanze locali.

Il Controllo Partecipate Locali, specialmente quando si tratta di società in house che gestiscono servizi pubblici essenziali e vitali per la collettività, è un onere e una responsabilità di primaria importanza per gli enti locali soci. La recente Deliberazione n. 17/2025/VSG della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, del 5 febbraio 2025, nasce da un’approfondita attività istruttoria che ha fatto seguito a precedenti accertamenti di gravi criticità gestionali e di controllo relative a una specifica società partecipata. Questa nuova pronuncia non solo conferma la persistenza, e in alcuni casi l’aggravamento, di tali problematiche, ma fornisce un quadro severo e al contempo istruttivo, richiamando con forza gli enti a un esercizio ben più rigoroso e consapevole delle proprie funzioni di indirizzo e vigilanza.

La deliberazione sottolinea come un insufficiente Controllo Partecipate Locali si traduca inevitabilmente in una gestione societaria problematica. La Corte ha evidenziato, sulla base di un esame che si protrae da oltre un anno, una situazione caratterizzata da “gravi criticità sia attinenti alla gestione finanziaria della società che al gravemente insufficiente esercizio dei propri poteri/doveri da parte dei comuni-soci“, con “ripercussioni potenziali sugli equilibri finanziari dei comuni stessi, nonché nella possibile compromissione nell’erogazione di un servizio essenziale“, come quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Cosa emerge dalla Deliberazione come corretto modus operandi per il Controllo Partecipate Locali, alla luce delle persistenti criticità?

  1. Dare Piena e Sostanziale Effettività al Controllo Analogo Congiunto:
    La Corte ha stigmatizzato il “persistente mancato esercizio di un effettivo controllo analogo da parte dei comuni soci“, manifestatosi, ad esempio, nella mancata adozione di atti regolamentari attuativi della Convenzione ex art. 30 TUEL, nella carente costituzione di un ufficio dedicato e nella prassi di sedute del Comitato di controllo deserte per mancanza del numero legale. Per un efficace Controllo Partecipate Locali, è imperativo che gli strumenti convenzionali siano pienamente operativi. Ciò implica che i Comuni soci devono assicurare il funzionamento degli organi di controllo congiunto, garantendo una partecipazione attiva e decisionale, e modificando, se necessario, i meccanismi (come suggerito nel caso di specie per il quorum del Comitato) per superare stalli operativi e rendere il controllo “più snello, incisivo ed efficace”.
  2. Valutare con Estremo Rigore e Responsabilità Piani di Risanamento e Operazioni di Sostegno Finanziario:
    Di fronte a una società in crisi, la Corte ha censurato la “mancata valutazione da parte dei comuni soci della compatibilità della procedura di risanamento in corso con i principi di ordine pubblico economico recati dal TUSP“, incluso il fondamentale divieto di soccorso finanziario (art. 14, c. 5 TUSP). Un corretto Controllo Partecipate Locali impone agli enti di non approvare piani di salvataggio o aumenti di capitale senza una preventiva, approfondita e indipendente verifica della loro sostenibilità economico-finanziaria e della loro capacità di risolvere le cause profonde della crisi. È stata evidenziata una “grave incertezza nella definizione dei rapporti finanziari di debito-credito tra società e soci“, che la Corte considera “incompatibile con il controllo analogo” e dannosa per l’attuazione del piano di risanamento, data la sua dipendenza dalla definizione di tali rapporti.
  3. Garantire l’Adozione Sollecita e il Monitoraggio Continuo delle Misure Correttive:
    La deliberazione del 2025 nasce proprio dal riscontro che, a distanza di tempo significativo da precedenti rilievi, le criticità non solo persistevano ma si erano aggravate. Questo denota una carenza nell’adozione o nell’efficacia delle misure correttive richieste. Il Controllo Partecipate Locali non si esaurisce nella presa d’atto dei problemi; i Comuni soci devono vigilare attivamente affinché le azioni correttive, sia quelle interne alla società sia quelle di loro competenza, siano implementate con urgenza e ne sia monitorata l’efficacia, anche rispetto alle tempistiche dei piani di ristrutturazione omologati dal Tribunale.
  4. Esigere Piena Trasparenza e un Rigoroso Governo dei Costi dalla Società Partecipata:
    La Corte ha richiamato criticità pregresse, e implicitamente ancora attuali, relative al “non corretto governo dei costi per quanto riguarda in particolare la spesa di personale e quella per incarichi esterni e consulenze“, nonché alla “non corretta modalità di conferimento di questi ultimi“. Anche la nuova istruttoria ha riscontrato discordanze sui dati degli incarichi pubblicati e la reiterazione di affidamenti diretti senza procedura comparativa, in violazione del regolamento della società. Un efficace Controllo Partecipate Locali impone ai Comuni di pretendere dalla società il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e l’adozione di procedure rigorose e comparative per tutte le spese, specialmente per incarichi e personale, al fine di prevenire diseconomie, assicurare una gestione oculata e fugare ogni dubbio sull’uso dell’affidamento diretto.
  5. Prevenire Attivamente la Crisi, Assicurando la Conformità Legale e la Funzionalità del Servizio:
    La Corte ha rilevato la “mancata adozione degli atti previsti dal Tusp per prevenire lo stato di crisi (artt. 6 e 14)” e come la situazione critica potesse mettere a rischio “in chiave prospettica, la fornitura del servizio di raccolta dei rifiuti“. È stata anche accertata, in precedenza, la nomina di un organo amministrativo societario non conforme all’art. 11 TUSP. Il Controllo Partecipate Locali deve essere proattivo: gli enti soci devono vigilare affinché la società adotti tutti gli strumenti per l’emersione anticipata della crisi e sia amministrata da organi la cui composizione rispetti pienamente la legge. È altresì loro dovere intervenire per risolvere ritardi e problematiche (come quelle relative alle convenzioni di affidamento e ai Piani Economico-Finanziari) che impattano sulla continuità, regolarità e qualità del servizio essenziale.
  6. Assumersi Pienamente le Proprie Responsabilità di Soci Pubblici, Agendo con Diligenza e secondo il Criterio dell’Operatore Privato Razionale:
    La Corte ha sottolineato che “l’omesso pieno esercizio dei propri poteri/doveri da parte dei soci pubblici riveste maggior gravità nell’attuale fase di attuazione del piano di risanamento della società“. Viene richiamato il principio che i Comuni soci di una società in house, se non improntano l’esercizio della propria attività di direzione e coordinamento al criterio dell’operatore privato-razionale e non rispettano i parametri della corretta gestione societaria, possono essere chiamati a rispondere, anche per profili di responsabilità erariale. Il Controllo Partecipate Locali implica che le decisioni degli enti siano sempre informate, ponderate, documentate e mirate alla tutela dell’interesse pubblico e alla salvaguardia delle finanze comunali, con piena consapevolezza delle possibili e gravi ricadute del proprio agire o, come in questo caso, del proprio persistente non agire.

In conclusione, la deliberazione della Corte dei Conti per l’Abruzzo (Del. 17/2025/VSG) serve da energico e circostanziato richiamo per tutti gli enti locali che detengono partecipazioni societarie. Un Controllo delle Partecipate Locali che sia meramente formale, intermittente o reattivo solo di fronte a crisi conclamate non è più tollerabile. Occorre un impegno costante, competente, coordinato e, soprattutto, proattivo per assicurare che queste società operino come veri strumenti al servizio della collettività, gestendo le risorse pubbliche con la massima cura, trasparenza ed efficienza.

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