(Italiano) Notificazioni a familare valide solo se effettuate presso la residenza del contribuente
July 1, 2010
La Commissione Tributaria Centrale Sezione di Roma con decisioni nn. 3030 e 3031 pronunciate il 23-04-2010 e depositate in data 18-05-2010, in ordine alle modalità di notificazione previste dall’art. 139, secondo comma, del codice di procedura civile, ha precisato che la consegna dell’atto a persona di famiglia, anche se non convivente, genera una presunzione di avvenuta conoscenza da parte del destinatario dell’atto. E’ tuttavia essenziale, anche in tale ipotesi, che sussista prova della consegna a persona di famiglia nella residenza anagrafica del contribuente cui è indirizzato l’atto. Dal che consegue che la notifica deve considerarsi viziata qualora dalla relazione di notifica non risulti che la consegna sia stata effettuata nella residenza del contribuente.
Commissione Tributaria Provinciale di Roma Sentenza 161/01/09 (500.6 KiB, 3 hits)
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