Cartelle anonime tutte nulle Ctr Lazio: prevale lo statuto del contribuente
May 31, 2008
L’articolo 4-ter della legge n. 31/2008, che dispone la validità delle cartelle esattoriali prive del responsabile del procedimento emesse prima del prossimo 1° giugno, non è legittimo e, per questo, deve essere disapplicato. Sono le conclusioni della sezione prima della Ctr del Lazio che si ricavano nella sentenza n. 230/1/08, depositata ieri in segreteria. Il collegio regionale capitolino ha così confermato un principio già espresso precedentemente dalla Ctr romana nella sentenza n. 720/39/07, quello cioè di assegnare alla legge 212/2000, meglio conosciuta come statuto del contribuente, un’importanza del tutto particolare e una forza privilegiata su tutte le altre disposizioni di legge.
I giudici regionali osservano che «sia pure non avendo una particolare rilevanza costituzionale, si deve attribuire allo statuto del contribuente una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni tributarie»; da questa considerazione, il collegio ricava il motivo di diritto per disporre l’annullamento definitivo della cartella di pagamento priva dell’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
La Corte costituzionale con l’ormai famosa ordinanza n. 377/2007 ha riformulato il presupposto interpretativo fissato dal giudice a quo, fornendo quella che poteva essere la corretta interpretazione costituzionale sulla questione prospettata. Dietro la manifesta infondatezza con cui si è concluso il giudizio da cui è scaturita l’ordinanza che interessa, si nasconde una ben precisa scelta che propone una lettura diversa della norma impugnata, suggerendo una tesi aderente a quelli che sono i principi adottati prima con la legge n. 241/1990, poi suggellati nella legge n. 212/2000. Così, pur rigettando l’eccezione di incostituzionalità, i giudici delle leggi hanno fornito, nelle motivazioni di questa ordinanza, una lettura dei fatti sulla base di principi ormai consolidati; tali principi dovranno essere recepiti da tutti quei giudici che andranno a esaminare, in seguito, la questione loro proposta nei medesimi termini. Con l’intervento del legislatore, sembrava conclusa la serie di interpretazioni, circolari e disposizioni che avevano cercato di arginare il problema. Tuttavia, conclude il collegio tributario capitolino, «con la citata normativa si introducono effetti dispositivi anche per il passato, e questo determina che le richiamate disposizioni retroattive della legge n. 31/2008 debbano essere disattese, perché in evidente contrasto con i principi della ragionevolezza e della irretroattività delle norme, quando, per il passato, queste non siano interpretative ma dispositive, così come invece stabilito dalla più volte richiamata legge n. 212/2000».

