Monitoraggio esteso ai conti su filiali estere di intermediari residenti

27 settembre 2009

Continua il pressing dell’Agenzia delle Entrate sulle attività detenute fuori dall’Italia. Con la Circolare n. 42/E del 24 settembre 2009, l’Agenzia delle Entrate precisa che le regole sul monitoraggio fiscale devono intendersi applicabili anche alle filiali estere di intermediari residenti. Si ricorda che l’articolo 7 del DPR 605/1973 dispone che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria gli estremi identificativi dei rapporti con la clientela intesa in senso ampio e ciò con riguardo ai rapporti esistenti al 01/01/2005 via via aggiornati, per esempio, con nuove accensioni e chiusure. Va ricordato che la segnalazione concerne i dati identificativi del rapporto: codice fiscale cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, oltre alla natura tecnica del rapporto. Nessuna indicazione è dovuta per saldo, movimentazioni e contenuto, essendo queste informazioni dovute solo nell’eventualità in cui l’intermediario sia successivamente destinatario di una richiesta dati e informazioni disciplinata dall’articolo 32 del DPR 600/73 e articolo 51 del DPR 633/72. Con la citata circolare, l’Agenzia delle Entrate afferma che tali adempimenti a carico dell’intermediario riguardano anche le filiali estere di banche residenti, sono invece escluse le controllate e collegate estere di banche italiane in quanto soggetto giuridico distinto e perciò tenuto al rispetto della normativa interna propria del paese o della filiale è ubicata.

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