Cartelle mute annullabili

October 27, 2009

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza 518/1/09 assunta della prima sezione e depositata il 7 ottobre 2009 conclude per l’annullabilità delle cartelle di pagamento prive del responsabile del procedimento qualora relative a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008.

L’omessa indicazione del responsabile del procedimento sulle cartelle rende l’atto imperfetto; pertanto per i ruoli consegnati dopo il 1° giugno 2008, queste stesse cartelle prive di tale indicazione sono nulle, mentre per il periodo precedente esse sono sicuramente annullabili.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio segna un ulteriore importante contributo alla definizione della querelle connessa ai vizi degli atti degli agenti della riscossione privi dell’indicazione del responsabile del procedimento. La sentenza della Commissione Regionale del Lazio conferma la prevalente interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito. In senso analogo, infatti, si è espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza con Sent. 138 del 13 febbraio 2009, Sent. 253 del 19 marzo 2009 e Sent. n. 257 del 6 aprile 2009 ed ancora la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara Sez. I Sent. 248 del 30 giugno 2009.

A conclusioni diverse è giunta invece la Commissione Tributaria di Lucca con Sent. n. 127 del 15 luglio 2009, secondo cui la “sanatoria” introdotta dall’art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007 si applica solo con riferimento alle cartelle di pagamento emesse dopo l’entrata in vigore della disposizione. I giudici toscani, dunque, in contrasto con le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con Sent. 58/2009, hanno ritenuta nulla la cartella di pagamento perché priva del responsabile del procedimento sebbene emessa prima del 1 giugno 2008.

Le conclusioni cui giunge la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la richiamata Sent. 518/1/09 appaiono assolutamente condivisibili e forniscono una chiave di lettura che integra – secondo una logica di continuità giuridica – le considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale sia con l’ordinanza 377/2007 che con la sentenza 58/2009.

Nicola Papaleo