Preavviso di fermo amministrativo: può essere impugnato

24 maggio 2009

Il preavviso di fermo amministrativo relativo alla debiti di natura fiscale è impugnabile innanzi al giudice tributario. Il principio è stato sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 10672/09). La pronuncia delle sezioni unite risolvere la delicata querelle relativa alla impugnabilità del preavviso di Fermo amministrativo. Infatti, si rammenta che tale atto preliminare è stato previsto nella nota dell’Agenzia delle Entrate n. 57413/03 che impone ai concessionari inviare al contribuente un avviso ad adempiere al pagamento delle somme pretese entro 20 giorni, prima di emettere il provvedimento per il blocco dell’autovettura. Una volta spirato inutilmente il termine, il preavviso vale il quale comunicazione della iscrizione del fermo da qui la riflessione, certamente di buon senso, dei giudici, secondo cui il preavviso di Fermo amministrativo ha la medesima funzione che svolgeva l’avviso dimora e, come tale, esso deve ritenersi impugnabile, innanzi le Commissioni Tributarie, sempre della pretesa sottostante al fermo abbia natura fiscale. Altra interessante annotazione delle sezioni unite riguarda la lettura estensiva dell’articolo 19 del D.Lgs 546/92: infatti il impugnabilità del preavviso di Fermo non è ostacolata dal fatto di non essere tale atto previsto nell’elenco di cui alla citata norma, in quanto essa va interpretata in senso estensivo, sempre nel rispetto della tutela del contribuente e del buon andamento della pubblica amministrazione. In conclusione si deve ritenere impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria, in relazione a cui sorge l’interesse del cittadino alla tutela delle proprie ragioni, finalizzata a verificare la legittimità stessa della pretesa.

Area attività: Contenzioso Tributario

Nicola Papaleo

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