Spese telefoniche: ricariche e prepagate deducibili

22 giugno 2008

 L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 47/E ha definitivamente confermato la precedente risoluzione della DRE del Veneto (prot. n. 907 34177/2004) prevedendo che “devono essere ricondotte nell’ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prapagate rattandosi di costi relativi all’impiego dei servizi telefonici”. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito pertanto che, per poter dedurre l’80% del costo per il traffico dei telefoni cellulari, non è necessario aver stipulato uno specifico contratto di abbonamento con la compagnia telefonica, nè che il pagamento della tassa di concessione governativa costituisce condizione indispensabile per la deducibilità del relativo costo. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 47/E ha definitivamente confermato la precedente risoluzione della DRE del Veneto (prot. n. 907 34177/2004) prevedendo che “devono essere ricondotte nell’ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prapagate rattandosi di costi relativi all’impiego dei servizi telefonici”. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito pertanto che, per poter dedurre l’80% del costo per il traffico dei telefoni cellulari, non è necessario aver stipulato uno specifico contratto di abbonamento con la compagnia telefonica, nè che il pagamento della tassa di concessione governativa costituisce condizione indispensabile per la deducibilità del relativo costo.

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