Tracciabilità dei flussi finanziari: gli adempimenti introdotti dalla Legge 136/2010

08 settembre 2010

Gli artt. 3 e 6 della L. 13.8.2010 n. 136 dettano disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici. La nuova disciplina è in vigore dal 7.9.2010.

In assenza di indicazioni transitorie, essa dovrebbe applicarsi ai soli contratti stipulati a decorrere da tale data; in tal senso si è espressa anche una nota del Ministero degli Interni.

A giudizio dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, peraltro, l’onere della tracciabilità dovrebbe trovare applicazione anche ai contratti in essere.
Ai fine di prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti:
• accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.;
• dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) devono essere:
• registrati sui conti correnti dedicati;
• effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione stessa.
È fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa.
Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici effettuate su un conto corrente non dedicato, ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa.
I soggetti economici di cui sopra comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla accensione dei conti correnti dedicati:
• gli estremi identificativi degli stessi;
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante.
Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del CUP, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa.
I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici.
Fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale i pagamenti:
• in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali;
• in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi;
• riguardanti tributi.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500,00 euro, relative a lavori, servizi e forniture pubblici possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
Ove per il pagamento di spese “estranee” ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
Il reintegro dei conti correnti effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito.
La stazione appaltante:
• nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, “inserisce”, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
• nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, “verifica” che sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
I contratti devono essere muniti, altresì, di una clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

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