Le regole del ravvedimento di omessi o parziali versamenti
07 luglio 2010Con il presente contributo si intende riepilogare le regole per l’utilizzo del ravvedimento operoso, istituto che permette di sanare (con l’applicazione di una sanzione molto ridotta rispetto a quella ordinariamente applicabile) eventuali irregolarità nei versamenti effettuati; in particolare è bene ricordare che il ravvedimento operoso consente di sanare:
· Gli omessi versamenti, effettuando spontaneamente il versamento oltre la scadenza naturale;
· I parziali versamenti, integrando un versamento insufficiente già effettuato entro la scadenza naturale.
Con specifico riferimento ai versamenti, il ravvedimento operoso si perfeziona con il versamento degli interessi (calcolati al saggio legale dalla data un cui doveva essere effettuato il versamento alla data in cui detto versamento viene regolarizzato) e della sanzione ridotta; al riguardo si deve ricordare che risulta si applicabile una sanzione pari:
· ad 1/12 della sanzione ordinaria nel caso di versamento regolarizzato entro 30 giorni dalla scadenza naturale
· ad 1/10 della sanzione ordinaria nel caso di versamento regolarizzato oltre 30 giorni dalla scadenza naturale, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Il ravvedimento operoso consente una significativa riduzione della sanzioni per incentivare il contribuente alla regolarizzazione spontanea; pertanto non è possibile ravvedere versamenti qualora sia già avvenuta constatazione della violazione, ovvero qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore ovvero i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Sanzione ordinaria
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Ritardati o omessi versamenti Irap art.34 D.Lgs. n.446/97 |
Sanzione amministrativa del 30% sugli importi non versati, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze. |
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Ritardati o omessi versamenti imposte Dirette ed Indirette art.13 D.Lgs. n.471/97 |
Sanzione amministrativa del 30%: 4 per i soggetti che non eseguono in tutto o in parte, alle previste scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento a conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratti in questi casi i versamenti periodici e in acconto anche se non effettuati; 4 in ipotesi di correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile; 4 in tutti i casi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione quando non è prevista l’iscrizione a ruolo. |
Posto che la sanzione amministrativa per mancato, carente ovvero omesso versamento è pari al 30% dell’imposta dovuta (art.13 D.Lgs. n.471/97), in ipotesi di ravvedimento “breve”, la sanzione ridotta ad 1/12 del minimo è pari al 2,5% dell’imposta dovuta.
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Ravvedimento “breve” |
Sanzione pari a 2,5% dell’imposta dovuta (1/12 del minimo) |
Posto che la sanzione amministrativa per mancato, carente ovvero omesso versamento è pari al 30% dell’imposta dovuta (art.13 D.Lgs. n.471/97), in ipotesi di ravvedimento “lungo” la sanzione ridotta ad 1/10 del minimo è pari al 3% dell’imposta dovuta.
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Ravvedimento “lungo” |
Sanzione pari a 3% dell’imposta dovuta (1/10 del minimo) |
Interessi
Nel ravvedimento operoso, sia esso “breve” ovvero “lungo”, gli interessi sono sempre dovuti al tasso legale con maturazione giorno per giorno, come segue:
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fino al 31.12.2009 |
3% in ragione d’anno |
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dal 01.01.2010 |
1% in ragione d’anno (1) |
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(1) Tale riduzione è stata disposta dall’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’Economia del 04.12.2009, pubblicato sulla G.U. n.291 del 15.12.2009. |
Per il calcolo degli interessi si applica la formula dell’interesse semplice.
Compilazione
Il versamento con ravvedimento dei tributi che si versano con modello F24 deve altresì essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la medesima sezione che si doveva compilare per effettuare il versamento alla scadenza naturale, indicando separatamente sanzioni ed interessi con gli specifici codici tributo.
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Codice tributo |
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Interessi per ravvedimento – Irpef |
1989 |
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Interessi per ravvedimento – Ires |
1990 |
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Interessi per ravvedimento – Iva |
1991 |
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Interessi per ravvedimento – imposte sostitutive |
1992 |
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Interessi per ravvedimento – Irap |
1993 |
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Interessi per ravvedimento – addizionale regionale Irpef |
1994 |
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Interessi per ravvedimento – addizionale comunale Irpef |
1995 |
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Ici – interessi per ravvedimento operoso |
3906 |
L’anno di versamento è quello per cui la regolarizzazione viene effettuata, senza indicazione della rateazione.
Come precisato nella R.M. n.109/E del 22.05.2007, solo con riferimento agli omessi o tardivi versamenti delle ritenute effettuati dal sostituto di imposta gli interessi si versano cumulativamente con la ritenuta, utilizzando il medesimo codice tributo.
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Codice tributo |
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Sanzione pecuniaria Irpef |
8901 |
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Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef |
8902 |
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Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef |
8903 |
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Sanzione pecuniaria Iva |
8904 |
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Sanzione pecuniaria Ires |
8905 |
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Sanzione pecuniaria sostituti di imposta |
8906 |
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Sanzione pecuniaria Irap |
8907 |
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Ici – sanzione per ravvedimento operoso |
3907 |
L’anno di versamento è quello nel quale la regolarizzazione viene effettuata, senza indicazione della rateazione.
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Esempi di ravvedimento |
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Ritardati od omessi versamenti SALDO IMPOSTE 2010 |
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Scadenze |
Sanzione |
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Versamento ordinario |
16.06.2010 (1) |
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Ravvedimento “breve” |
16.07.2010 |
2,5% dell’imposta dovuta (1/12 dell’imposta dovuta) |
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Ravvedimento “lungo” |
Entro termine presentazione dichiarazione: - entro 30.09.2011 per chi presenta UnicoSC, UnicoSP, UnicoPF, UnicoPF Mini, UnicoENC in telematico; - entro 30.06.2011 per chi presenta UnicoPF Mini cartaceo; - entro 30.04.2011 per chi presenta 730 al proprio sostituto d’imposta; - entro 31.05.2011 per chi presenta 730 al CAF o professionista abilitato |
3% dell’imposta dovuta (1/10 dell’imposta dovuta) |
Si ricorda che:
· i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio versano il saldo entro il giorno 16 del mese successivo a quello stabilito per l’approvazione del bilancio;
· I soggetti che applicano gli studi di settore, per quest’anno, avevano quale termine naturale il 6/07/2010;
· è possibile il versamento entro 30 giorni dalla scadenza naturale applicando la maggiorazione dello 0,4%. Tale proroga non si considera ravvedimento operoso (quindi non richiede il versamento di sanzioni o interessi).
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ESEMPIO |
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ESEMPIO |
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Un contribuente ha versato l’Iva di gennaio per € 1.000 il 16 febbraio 2010. Successivamente, verificando accuratamente la contabilità, si accorge che l’importo corretto dell’Iva dovuta per gennaio è pari ad € 1.500. Intende peraltro intende ravvedere la differenza entro il 16.07.2010 (sanzione ridotta = 3%) |
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ESEMPIO |
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Un contribuente non ha versato l’Iva del primo trimestre 2010 pari ad € 30.000 in scadenza il 16/05/2010. Ha regolarizzato il versamento il 7/06/2010 (sanzione ridotta € 2,5%) |
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ESEMPIO |
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Un contribuente non ha versato una ritenuta di € 2.000 operata nei confronti di un avvocato per una parcella pagata nel mese di maggio 2010 (scadenza di versamento della ritenuta 16.06.2010). Intende regolarizzare il versamento entro il 30.09.2010 (sanzione ridotta = 3%). Nel ravvedimento per le ritenute, gli interessi vanno sommati al tributo. |
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ESEMPIO |
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Un contribuente ha regolarizzato l’acconto Irap dello scorso novembre, pari ad € 10.000, in scadenza il 30.11.2009. Il versamento è stato effettuato il 30.06.2010 (sanzione ridotta = 3%). |
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ESEMPIO |
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Un contribuente ha regolarizzato il 30.06.2010 il saldo Ici 2009 (pari ad € 500) relativo ad un negozio, in scadenza lo scorso 16.12.2009 (sanzione ridotta = 3%). Per il solo ravvedimento ICI è previsto che la sanzione vada indicata con l’anno di riferimento del versamento cui la regolarizzazione fa riferimento. |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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