Terreno edificabile: la stima deve poter essere valutata dal contribuente e dal giudice.
06 dicembre 2009
E’ privo di congrua motivazione e di supporto probatorio, l’avviso di rettifica e liquidazione che faccia generico riferimento a “precedenti stime” rilevabili dal supporto informativo elaborato dai servizi tecnici dell’Agenzia del Territorio in quanto, sia sotto il profilo meramente documentale che contenutistico, tale motivazione non consente nè al contribuente nè al giudice, quale peritum peritorum, di valutare la correttezza delle stime dell’Amministrazione Finanziaria che assumono al più il rango di mera perizia. E’ quanto deciso, con argomentata motivazione, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma con Sentenza 451/57/09 depositata il 15/10/2009.
La Commissione Tributaria estende il giudicato anche al coobligato in solido che, pur non avendo impugnato autonomamente l’avviso di rettifica e liquidazione notificatogli, è intervenuto ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs 546/92 nel giudizio instaurato da altro coobligato.
E’ privo di congrua motivazione e di supporto probatorio, l’avviso di rettifica e liquidazione che faccia generico riferimento a “precedenti stime” rilevabili dal supporto informativo elaborato dai servizi tecnici dell’Agenzia del Territorio in quanto, sia sotto il profilo meramente documentale che contenutistico, tale motivazione non consente nè al contribuente nè al giudice, quale peritum peritorum, di valutare la correttezza delle stime dell’Amministrazione Finanziaria che assumono al più il rango di mera perizia. E’ quanto deciso, con argomentata motivazione, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma con Sentenza 451/57/09 depositata il 15/10/2009.
La Commissione Tributaria estende il giudicato anche al coobligato in solido che, pur non avendo impugnato autonomamente l’avviso di rettifica e liquidazione notificatogli, è intervenuto ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs 546/92 nel giudizio instaurato da altro coobligato.
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