La Cassazione conferma: sul diniego della rateazione decide il giudice tributario

04 luglio 2010

La causa contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione di un debito avente natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie a nulla rilevando che la decisione su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alla materia tributaria. E’ quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Ordinanza n. 15647/10 depositata il 1 luglio 2010 che ribadiscono quanto già sancito con Ordinanza n. 7612 del 30-03-2010 anch’essa assunta a Sezioni Unite.

Il Massimo consesso della Suprema Corte nella precedente Ordinanza n. 7612 del 30-03-2010 aveva motivato la competenza del giudice tributario sulla scorta di quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546 che attribuisce al Giudice Tributario “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.” Nella predetta Ordinanza gli Ermellini avevano peraltro precisato che a nulla rileva la circostanza per cui la decisione in ordine alla rateazione debba essere assunta in base a considerazioni estranee alla materia tributaria, essendo la giurisdizione attribuita in ragione esclusiva dell’oggetto della controversia.

Con Ordinanza n. 15647/10 depositata il 1 luglio 2010, le Sezioni Unite della Cassazione si esprimono in ordine a fattispecie analoga conseguente, anch’essa, a ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dall’Equitalia ETR S.p.A in qualità di Agente della Riscossione che ha proposto istanza affinché – con riferimento al rigetto dell’istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo per tributi ed accessori – fosse dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

A sostegno della propria richiesta, l’Equitalia ETR S.p.A deduceva che l’istanza di rateazione avvia un vero e proprio procedimento amministrativo nell’ambito del quale il richiedente non vanta che un interesse legittimo al corretto esercizio del potere attribuito dalla legge al gestore del servizio pubblico di riscossione e da tale natura del procedimento faceva discendere la giurisdizione del giudice amministrativo.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte con l’Ordinanza n. 15647/10 respingono tali argomentazioni muovendo dal presupposto – già sancito con la precedente Ordinanza 7612/10 – per cui «a seguito della riforma di cui all’art. 12 della legge n. 448/2001, la giurisdizione tributaria si estende a qualunque controversia in materia di imposte e tasse» ed osservando, inoltre, che in tale ambito devono comprendersi anche le controversie in tema di agevolazioni o riscossione tra le quali il diniego della richiesta di rateazione di cui all’art. 19 del D.P.R. 602/1973. In tal senso la Cassazione, richiamato il disposto dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, sottolinea che «trattasi, all’evidenza, di una disposizione destinata a venire incontro alle necessità del debitore per il quale rappresenta quindi un’ “agevolazione” , che anche nel linguaggio comune ha, per l’appunto, il significato di aiuto, favore facilitazione …».

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