Notificazioni a familare valide solo se effettuate presso la residenza del contribuente

01 luglio 2010

La Commissione Tributaria Centrale Sezione di Roma con decisioni nn. 3030 e 3031 pronunciate il 23-04-2010 e depositate in data 18-05-2010, in ordine alle modalità di notificazione previste dall’art. 139, secondo comma, del codice di procedura civile, ha precisato che la consegna dell’atto a persona di famiglia, anche se non convivente, genera una presunzione di avvenuta conoscenza da parte del destinatario dell’atto. E’ tuttavia essenziale, anche in tale ipotesi, che sussista prova della consegna a persona di famiglia nella residenza anagrafica del contribuente cui è indirizzato l’atto. Dal che consegue che la notifica deve considerarsi viziata qualora dalla relazione di notifica non risulti che la consegna sia stata effettuata nella residenza del contribuente.

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